| Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 |
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Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione Europea il 23 gennaio 2008. La normativa europea prevede quattro Assi di intervento:
Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 2007-2013 riprende questi Assi, ovvero macro-obiettivi, articolando i relativi pagamenti in una serie di misure, sottoposte a diverse tipologie di controllo ed alle quali corrisponde un Piano Finanziario ed una serie di indicatori di risultato. La strategia integrata di attuazione prevede differenti responsabilità per le singole misure, e per ognuna di esse il PSR specifica una serie di voci. Con la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 1227 sono stati fissati i criteri di selezione delle operazioni da finanziare per tutti e quattro gli Assi del PSR. Le misure vengono finanziate sull'intero territorio regionale, o su un sottoinsieme delle aree rurali omogenee individuate.
E' previsto inoltre il finanziamento degli impegni pluriennali per le misure agroambientali e di prepensionamento del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, e per le misure agroambientali e forestali di cui ai Regg. CEE 2078/92, 2080/92 e 1609/89. L'erogazione di contributi agli agricoltori avviene sulla base di graduatorie formate a seguito dell'emanazione di appositi bandi. Le Misure 211 (Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane), 214 (Pagamenti agroambientali) e 221 (Primo imboschimento dei terreni agricoli), oltre alle Misure 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) ed 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali) sono soggette al rispetto dei vincoli di condizionalità sull'intera superficie dell'Azienda che richiede l'aiuto. Per le misure agroambientali, in particolare, l'obbligo di rispetto della condizionalità sussiste se l'impegno comincia dopo il 1 dicembre 2005. I vincoli di condizionalità prevedono anche particolari obblighi per le aree protette della Regione Basilicata. Le aziende che hanno iniziato il periodo di adozione di impegni agroambientali prima di questa data mantengono il solo obbligo di rispetto delle Norme di Buona Pratica Agricola Normale definite nell’ambito del PSR 2000-2006. Rispetto allo stesso PSR 2000-2006, non sono previsti pagamenti per il benessere degli animali, che rientra invece fra gli obblighi della condizionalità. Dal punto di vista della semplificazione abbiamo un unico strumento di programmazione che comprende gli interventi precedentemente inclusi nei POR (Programmi Operativi Regionali), nei PSR (Piani di Sviluppo Rurale) e nei LEADER; un solo fondo (il FEASR, o Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, istituito dal Reg. CE 1290/2005), un'unica base giuridica (il Reg. CE 1698/2005, come modificato dal Reg. CE 74/2009 onde includervi operazioni inerenti i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e misure di accompagnamento alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario, a seguito dell'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 come stabilito dal Reg. CE 1234/2007), un unico regolamento applicativo (il Reg. CE 1974/2006) ed un unico sistema di controllo per tutto lo sviluppo rurale (normato dal Reg. CE 1975/2006 ed afferente a quello istituito dal Reg. CE 796/2004). Oltre a quelli citati, il Nuovo Sviluppo Rurale è normato dal Reg. CE 1320/2006 per il periodo di transizione prima dell'entrata in vigore del Reg. CE 1698/2005 (è di peculiare interesse la tavola di concordanza fra le vecchie misure del Reg. CE 1257/1999 e quelle del Nuovo PSR) e da una serie di altre norme, sia comunitarie che nazionali. |






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