| PAC - Pagamento Unico |
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La Riforma Fischler della PAC (Politica Agricola Comune) è stata principiata dal Reg. CE 1782/2003 dal quale è derivata una vasta normativa ed è stata rivista nel corso del 2009, nell'ambito del cosiddetto Health Check della PAC, che ha portato ad una serie di normative di modifica: il Reg. CE 72/2009 (adeguamento dei regimi di intervento); il Reg. CE 73/2009 (abrogazione del Reg. CE 1782/2003); il Reg. CE 74/2009 (modifica del Reg. CE 1698/2005 sullo Sviluppo Rurale); la Decisione 2009/61/CE (modifica degli Orientamenti strategici comunitari sullo Sviluppo Rurale). Tale Riforma ha modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (disaccoppiamento), ma soggetto al rispetto delle norme di condizionalità. In materia di condizionalità si vedano anche le relative schede informative, la sintesi delle sanzioni previste dal D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 e successive modifiche ed integrazioni, il Reg. CE 796/2004 e s.m.i., ed il Reg. CE 1975/2006 e s.m.i. per lo Sviluppo Rurale. All'agricoltore viene erogato un aiuto calcolato sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, al possesso del terreno. L'attuazione della Riforma PAC prevede l'assegnazione di una serie di titoli all'aiuto di un certo importo; in linea generale, per ricevere il premio, l'agricoltore dovrà utilizzare ogni titolo, ovvero richiederne il pagamento a fronte della coltivazione di un corrispondente ettaro ammissibile di terreno. L'articolato meccanismo dei titoli all'aiuto, della loro assegnazione, del loro trasferimento e delle eccezioni (es.: titoli legati ai premi zootecnici) è oggetto del Reg. CE 795/2004 di applicazione della Riforma PAC e delle successive modifiche ed integrazioni, oltre a formare parte integrante della serie di decreti applicativi emessi dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono quantomeno da aggiungere le circolari applicative AGEA in materia. L'erogazione degli aiuti è soggetta ad una disciplina finanziaria che prevede, per ogni Stato Membro, dei massimali di bilancio annui. A fronte di tale pagamento, all'agricoltore viene chiesto di adempiere ad una serie di obblighi in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere degli animali, che collettivamente prendono il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO). Inoltre tutti i terreni, in particolar modo quelli non più utilizzati a fini di produzione, dovranno essere mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), una serie di norme, valide a livello regionale, dirette discendenti della Buona Pratica Agricola (BPA) legata al Reg. CE 1257/99. Il complesso tema della condizionalità è oggetto di una serie di norme che originano, come ricordato, dal regolamento comunitario applicativo della materia, il Reg. CE 796/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e sull'argomento esiste uno specifico manuale operativo del MIPAAF. Inoltre, agli Stati Membri viene richiesto di attivare un sistema di consulenza aziendale che istruisca gli agricoltori, in particolar modo su CGO e BCAA.Accanto alla condizionalità il Reg. CE 796/2004 tratta altri due cardini della Riforma PAC, il sistema di modulazione degli aiuti (che prevede una riduzione progressiva dell'importo annuo per Stato Membro, da corrispondere, insieme alle penalità per violazione della condizionalità, al secondo pilastro della PAC, ovvero lo Sviluppo Rurale) ed il SIGC, ovvero il Sistema Integrato di Gestione e Controllo che provvede a registrare, in maniera informatizzata, il legame fra agricoltori, terreni ed aiuti percepiti. Accanto al pagamento disaccoppiato, legato solo al possesso di superficie ammissibile all'aiuto, la Riforma Fischler ed in particolar modo il Titolo IV del Reg. CE 1782/2003 continua a prevedere un aiuto comunitario accoppiato, ovvero legato alla produzione, per una serie di regimi di sostegno: seminativi e frumento duro di qualità; carni bovine ed ovicaprine; riso; frutta a guscio; colture proteiche ed energetiche; patate da fecola; latte e prodotti lattiero-caseari; zucchero; canapa; legumi da granella ed, in parte, olio, tabacco, cotone e luppolo. I regimi di sostegno, che fino al 1 gennaio 2005 erano normati dal Reg. CE 2237/2003, sono oggi materia del Reg. CE 1973/2004 e successive modifiche ed integrazioni. A livello nazionale sono state dettate disposizioni specifiche per l'olio, lo zucchero ed il tabacco. Il recente Reg. CE 1522/2007, la cui attuazione a livello statale è demandata ad una serie di decreti ministeriali, ha inserito anche gli ortofrutticoli nel Regime di Pagamento Unico. Infine, con il Reg. CE 479/2008, anche il vitivinicolo è entrato a farne parte; in particolare la Circolare AGEA ACIU.2008.1185 ha stabilito che, a far data dalla campagna 2008/2009, ai viticoltori che partecipano al regime di estirpazione sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, titoli all'aiuto pari al numero di ettari a premio. |






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