| Descrizione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 23 dicembre 2005 - "Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80"
| Prodotti | Percentuali di compensazione | | Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati di cui al n. 2 della tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633/72; prodotti di cui ai numeri 9 escluso il latte fresco indicato nella lettera c), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56, della stessa tabella A, parte prima | 8.80% (+) | | Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2 della tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633/72 | 7% (*) | | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; animali vivi della specie suina, ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella A, parte prima; volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati; conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta | 7.50% (*) | | Prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dall'ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei; latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e nella successiva lettera d) | 4% | | Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole | 12.50% (*) | | Prodotti di cui ai numeri 43, 44, 45, 46, della citata tabella A, parte prima | 2% | | Prodotti di cui ai numeri 1 e 2 della citata tabella A, parte prima, esclusi gli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all'art. 2, punto 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni | 7.30% (+) | | Prodotti di cui al n. 5 della citata tabella A, parte prima, escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all'art. 2, punto 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 | 8.30% (+) | | Prodotti di cui al numero 36 della citata tabella A, parte prima | 12.30% (+) | (*) Percentuali rideterminate ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30.12.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.1997 e vigente dal 1° gennaio 1998 (+) Percentuali rideterminate ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 23.12.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2005 e vigente dal 1° gennaio 2006 |